L'art. 1134 c.c. disciplina l'ipotesi della «gestione di iniziativa individuale» nell'ambito del condominio e dispone al riguardo che «il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea» non ha diritto al rimborso della somma spesa «salvo che si tratti di spesa urgente». Il testo dell'articolo è stato parzialmente modificato in sede di riforma della disciplina del condominio (l. n. 220 del 2012): in precedenza l'articolo, sotto una rubrica diversa («Spese fatte dal condomino»), disponeva che «il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».
Anche con riguardo alla natura della spesa sostenuta dal partecipante, la previsione dell'art. 1134 si differenzia da quella dell'art. 1110: nel caso della comunione, condizione perché sia riconosciuto il diritto del compartecipe al rimborso è che la spesa sia finalizzata alla conservazione del bene comune (deve trattarsi di spesa diretta a fare in modo che la cosa «duri a lungo senza deteriorarsi»: Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2013, n. 253), mentre nel caso del condominio non è prescritto un analogo requisito legato alla natura della spesa non autorizzata. Il profilo di divergenza ha grande rilievo poiché tra le spese relative ai beni comuni quelle dirette al mantenimento si distinguono nettamente dalle spese dirette al godimento dei beni, come si ricava anche dagli artt. 1104 e 1123 c.c. che – rispettivamente per la comunione e per il condominio – regolano in modo differente le due categorie di spesa stabilendo che le prime si ripartiscano secondo le quote di proprietà e le seconde in proporzione alla concreta misura dell'uso (Cass. civ., sez. II, 19 giugno 2000, n. 8292).
Premesso quanto innanzi esposto, in risposta al quesito in esame, si osserva che in caso di lavori urgenti, ai sensi dell’art. 1134 c.c., il condomino non ha un obbligo di provvedere, bensì una mera facoltà. In proposito, la Cassazione ha evidenziato che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, pertanto l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. Tuttavia, l'intervento del singolo condomino a tutela dei beni condominiali, non è un obbligo ma una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non può comportare responsabilità per lo stesso condomino (Cass. civ., sez. II, 16 aprile 2019, n. 10587).